Il 23 Aprile 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2015/628 che modificherà l’Allegato XVII del Regolamento (UE) Nr. 1907/2006 (REACH) con alcune modifiche e integrazioni della restrizione relativa al Piombo e suoi composti.

In particolare non sarà possibile immettere sul mercato o utilizzare negli articoli forniti al pubblico, piombo con una concentrazione (espressa in metallo) uguale o superiore allo 0,05 % in peso. Tale restrizione si applica ad articoli o loro parti accessibili che in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili possano essere messi in bocca dai bambini.

Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 μg/cm2 all’ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, in cui il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d’uso dell’articolo normali o ragionevolmente prevedibili.

Sulla base di quanto riportato nel Regolamento e di alcuni esempi riportati nel documento ECHA “Draft Guideline on the scope of the upcoming amendment of Entry 63 of Annex XVII to REACH”di seguito si riporta l’elenco indicativo di alcuni esempi di articoli che rientrano nello scopo della restrizione ed esempi di articoli ai quali non si applica la restrizione.

Alcuni esempi di articoli che rientrano nello scopo della restrizione:

  • Abbigliamento, calzature e accessori (es. bottoni in metallo, cerniere, rivetti, materiali tessili e polimerici);
  • Articoli di puericultura;
  • Articoli di cancelleria (ad esclusione delle punte delle penne a sfera per cui vi è un basso potenziale di esposizione);
  • Decorazioni per interni (ad esempio statuette o fiori artificiali) ecc…

Alcuni esempi di articoli ai quali non si applica la restrizione:

  • alcuni articoli per i quali non esistono altenative adeguate all’uso di piombo (ad esempio chiavi, lucchetti e strumenti musicali);
  • articoli che rientrano nel campo di applicazione di alcune direttive o già soggetti ad altre restrizioni (ad esempio i giocattoli, apparecchiature elettriche ed elettroniche, articoli di gioielleria, materiali destinati a venire a contatto con alimenti e materiali per packaging).

A titolo di deroga, le prescrizioni sopra riportate non si applicano agli articoli immessi sul mercato, per la prima volta, prima del 1° Giugno 2016.